APPALTO NON GENUINO E USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI

02 gennaio 2020

Con la sentenza n. 550 del 16.07.2019 il Tribunale di Padova chiarisce come, nei settori c.d labour intensive, debbano ritenersi non genuini anche gli appalti nell'ambito dei quali la committente eserciti un potere direzionale e di controllo del lavoro mediante sistemi tecnologicamente avanzati.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale riguardava i dipendenti di una cooperativa addetti all'attività di prelievo e movimentazione merci in un appalto di servizi, cui l'’azienda committente aveva fornito un terminale mobile, nel quale inviava tutte le istruzioni operative, ed un sistema di cuffie e microfono, tramite cui i lavoratori dovevano dare conto  di ogni singola operazione effettuata  ad un operatore automatico. I dipendenti dell'appalto si erano rivolti al Giudice per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla committente, la sola ad avere la disponibilità della strumentazione elettronica fornita ai lavoratori.

Il Tribunale, muovendo dalla considerazione che il concetto di subordinazione “deve inevitabilmente tenere conto dell’evoluzione tecnologica che ha reso in molti settori obsoleta la relazione da superiore a subordinato, rimettendo alle macchine di guidare il processo produttivo", conclude accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, secondo il Tribunale, dirimenti ai fini dell'accoglimento della domanda proposta dai lavoratori dovevano ritenersi le seguenti circostanze di fatto:

-  le operazioni svolte nell’appalto fossero, per la maggior parte, gestite sulla base di processi informatici predefiniti e codificati, dunque nei fatti la cooperativa appaltatrice esercitava  forme di controllo non dissimili da quelle di un capo reparto, senza alcuna discrezionalità;

-  la committente era nella condizione di trattare i dati dei lavoratori dell'appalto, tramite strumenti idonei al controllo a distanza, e ciò necessariamente costituiva un ulteriore manifestazione di un potere datoriale.

Da tali elementi il giudice ha dunque escluso che fosse rimasto in capo alla cooperativa il nucleo fondamentale del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri  lavoratori utilizzati nell’appalto, affermando quindi il carattere fraudolento dello stesso.

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