Come si calcola il numero di lavoratori occupati nell’impresa?
La domanda può assumere notevole rilievo in tutti quei casi in cui l’applicabilità di una norma di legge sia subordinata al fatto che l’impresa occupi un certo numero di dipendenti – come la possibilità di invocare taluni diritti sindacali, il collocamento obbligatorio dei disabili, il ricorso alla cassa integrazione, solo per fare qualche esempio. Ma la risposta è molto meno scontata di quanto si pensi.
Sovente si discute il numero di dipendenti di un’impresa quando viene impugnato un licenziamento.
Come noto, per i datori di lavoro che, al momento del licenziamento, occupavano più di 15 dipendenti (5 in caso di impresa agricola) nella sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento, o comunque all’interno dello stesso comune, oppure che occupavano complessivamente più di 60 lavoratori a livello nazionale, sono previste sanzioni per il licenziamento illegittimo ben maggiori che per i datori di lavoro al di sotto del predetto requisito dimensionale.
Non è questa la sede per affrontare il complesso tema delle sanzioni per il licenziamento illegittimo; è tuttavia rilevante notare che la differenza di cui sopra (tra aziende che occupano più di 15 dipendenti e aziende che ne occupano 15 o meno) è rimasta – seppur nell’ambito di un complessivo e sostanziale abbassamento delle sanzioni - anche nel c.d. Jobs Act: anche i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, se licenziati illegittimamente, potranno aspirare ad un risarcimento diverso a seconda delle dimensioni dell’impresa, e in particolare di due mensilità per ogni anno di anzianità aziendale, fino ad un massimo di 24 mensilità (e, in casi ormai molto limitati, anche alla reintegra) se dipendenti di aziende al di sopra dei 15 dipendenti, e solo ad un risarcimento dimezzato se occupati in aziende più piccole.
Sono tuttavia necessarie una serie di precisazioni in merito ai criteri di calcolo del numero di dipendenti occupati nell’azienda.
Anzitutto, per espressa previsione di legge, i lavoratori con contratto part time sono considerati solo per la quota di orario effettivamente svolta. Ciò significa che – per quanto strano possa sembrare - il lavoratore con contratto di lavoro di 10 ore settimanali, ai fini del calcolo del numero di dipendenti occupati nell’impresa, conta non come 1, ma come 0,25 (supponendo che l’orario normale sia di 40 ore settimanali, come nella maggior parte dei casi).
Ancora, una regola speciale è prevista per i contratti a termine. In questo caso la legge (oggi art. 27 d.lgs. 81/2015) stabilisce che “si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro”. Sarà quindi necessario sviluppare un calcolo sommando la durata di tutti i contratti a termine dell’ultimo biennio e dividendo il numero così ottenuto per 24 (come il numero di mesi del biennio stesso).
La giurisprudenza, infine, è solita specificare che, nel calcolo del numero di lavoratori occupati ai fini dell’applicazione dell’art. 18, si deve fare riferimento al criterio della “normale occupazione”. Il che, in estrema sintesi, significa che si deve avere riguardo, seppur in modo elastico, della media di lavoratori occupati nel corso dei mesi precedenti al licenziamento, senza quindi tener conto di circostanze contingenti o occasionali riduzioni o aumenti di personale intervenuti a pochissima distanza dal licenziamento impugnato.
Tante, ancora, sono le incertezze che possono presentarsi nel compiere il predetto calcolo. Un’ordinanza del Tribunale di Firenze del 28 maggio 2015, resa in una causa di impugnazione di licenziamento, offre interessanti indicazioni.
Nella fattispecie, un lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimatogli per ragioni disciplinari, sostenendo che fosse illegittimo, e chiesto l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. L’azienda si era difesa soltanto sostenendo di non essere soggetta alla disciplina dell’art. 18 avendo 14 dipendenti a tempo pieno e indeterminato, uno con contratto part time di 4 ore settimanali (per un totale di 14,10 dipendenti), oltre ad un lavoratore in aspettativa sindacale da molto tempo, che a suo avviso non doveva essere conteggiato in quanto non materialmente in servizio.
In tale situazione, il Tribunale di Firenze ha osservato che “in sede di verifica del numero minimo di dipendenti necessario ai fini dell’applicazione della tutela reale [art. 18 dello Statuto dei Lavoratori], per calcolare il numero dei lavoratori occupati devono computarsi anche i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.”
La conclusione, pertanto, è andata nel senso di ritenere che l’azienda aveva 15,10 dipendenti nello stabilimento nel quale era avvenuto il licenziamento illegittimo, con di
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