La Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di undici lavoratori che avevano adito l’autorità giudiziaria per accertare l’illegittimità della condotta della propria datrice di lavoro, la Toscana Aeroporti, che aveva negato loro il diritto all’astensione dalle prestazione lavorativa per festività infrasettimanali civili e religiose, nonché per accertare il loro diritto ad astenersi dalla prestazione lavorativa predetta. A seguito del ricorso presentato dai lavoratori, il Tribunale, con sentenza n. 511/2017 del 24/05/2017, ha ritenuto di aderire a quella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. n. 22482/2016) che, dando una lettura costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano il lavoro festivo, riconosce l’esistenza di un diritto soggettivo in capo al lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali civili e religiose. La ratio di tale orientamento, prosegue il Giudice di prime cure, deve ravvisarsi “nella finalità di assicurare al lavoratore di prender parte alle ricorrenze civili e religiose riconosciute come proprie dalla comunità sociale”, per cui è da escludere che il datore di lavoro possa imporre unilateralmente la prestazione di lavoro ai propri dipendenti durante le festività. Nel ribadire la non obbligatorietà della prestazione lavorativa nei giorni festivi, il Giudice ha poi sostenuto che, “per l’eventuale prestazione lavorativa, l’azienda deve trovare un accordo con il dipendente stesso”, in mancanza del quale il datore di lavoro non potrà far valere alcun potere direttivo.
Allo stesso tempo, specifica il Tribunale, il riposo festivo “è un diritto di cui le organizzazioni sindacali in sede di accordi collettivi non possono disporre, in assenza di uno specifico mandato ad esse conferito dal lavoratore, essendo il riposo nelle festività infrasettimanali rinunciabile solo mediante il mutuo consenso fra le parti, lavoratore e datore di lavoro”. Ne discende la nullità delle clausole dei contratti collettivi che impongono ai dipendenti di lavorare nei giorni di festa infrasettimanale, essendo le stesse dirette ad incidere sul diritto dei lavoratori - indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali - di astenersi dalla prestazione. In altre parole, lavorare durante un giorno di festa è una scelta completamente rimessa al dipendente: non può imporlo il datore di lavoro, così come non può imporlo un sindacato.
La questione, sul piano normativo, riguarda la possibilità di equiparare il trattamento del lavoro festivo a quello previsto per il riposo settimanale. Se per quest’ultimo, la legge (n. 370/1934, come integrata dal d.lgs. n. 66/2003) consente al datore di lavoro di imporre la prestazione lavorativa, in presenza di alcune specifiche esigenze, per i giorni di festa infrasettimanali, la normativa in materia (ovvero la l. n. 260 del 1949) non prevede alcuna facoltà di deroga, lasciando aperto il dubbio sulla possibilità di estendere, per analogia, il principio vigente per il lavoro domenicale. È proprio tale equiparazione che alcuni contratti collettivi hanno previsto, riconoscendo in entrambi i casi (ovvero indistintamente per il giorno festivo e per il riposo settimanale), la facoltà del datore di lavoro di obbligare il dipendente a lavorare.
Per la Corte di Cassazione (prima) e per il Tribunale di Firenze (poi), non ci sono dubbi: le clausole contrattuali, ribadisce la corte di Cassazione, sono nulle, in quanto dispongono di un diritto che ha natura individuale e, come tale, non è rimesso alla disponibilità delle parti che stipulano accordi collettivi, ma può essere ceduto dal lavoratore solo sulla base di un accordo sottoscritto personalmente con l’azienda.
La sentenza in commento apre, senza dubbio, nuovi scenari sul lavoro nelle festività e potrà riguardare tante altre categorie di lavoratori, in primo luogo quelli della grande distribuzione e dei centri commerciali, che, a seguito delle liberalizzazioni selvagge degli ultimi anni, sono costretti a prestare la propria opera durante la quasi totalità delle festività.
Archivio news