IL JOBS ACT DI NUOVO DAVANTI ALLA CONSULTA: ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BARI SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 4 D. LGS. 23/2015.

13 febbraio 2020

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 dicembre l’ordinanza N. 214/2019 del Tribunale di Bari che sottopone nuovamente alla Corte Costituzionale la disciplina del D. Lgs. N. 23/2015 (c.d. Jobs Act) sul licenziamento dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, questa volta con riferimento all’art. 4 del Decreto citato che sanziona con un indennizzo ridotto, rispetto a quello previsto dall’art. 18 SL, i vizi meramente procedurali del licenziamento.

Con la pronuncia in commento il Jobs Act finisce nuovamente sotto la lente della Corte Costituzionale dopo la sentenza della Corte Costituzionale N. 194/2018, che aveva annullato il meccanismo di calcolo automatico del risarcimento spettante nel caso di licenziamento illegittimo, e dopo la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della disciplina dei licenziamenti collettivi contenuta nell’art. 10 D. Lgs. N. 23/2015 da parte del Tribunale di Milano e della Corte di appello di Napoli.

Nel caso di specie, una lavoratrice era stata licenziata a seguito di una contestazione disciplinare nella quale tuttavia l’azienda aveva del tutto omesso l'avviso, diretto alla stessa, concernente la facoltà di rendere giustificazioni nel termine di cinque giorni in violazione di quanto espressamente previsto dal CCNL applicato al rapporto.

Il licenziamento era stato dunque ritenuto illegittimo in quanto affetto da un vizio procedurale e/o formale, con conseguente individuazione della tutela applicabile in favore della lavoratrice in quella apprestata dall'art. 4 D. Lgs. N. 23/2015 secondo il quale il Giudice “dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità”.

Nelle more del giudizio, era intervenuta la già citata sentenza N. 194/2018 con la quale la Corte Costituzionale aveva ritenuto che il meccanismo di rigida predeterminazione dell'indennizzo spettante in caso di licenziamento illegittimo di cui all’art. 3 D. Lgs. N. 23/2015, ancorato all'unico parametro dell’anzianità di servizio, contrastasse tanto con il principio di eguaglianza, quanto con quello di ragionevolezza, non realizzando un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto ed aveva quindi chiarito che, nella determinazione dell’indennità risarcitoria spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, dovesse tenersi conto dell’anzianità di servizio, ma anche degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina in materia di licenziamenti illegittimi (quali per es. numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti).

Secondo il Tribunale di Bari i medesimi dubbi di legittimità costituzionale sorgono in relazione al criterio di quantificazione dell’indennità previsto dal successivo art. 4 che ricalca fedelmente l'inciso dell'art. 3 ormai rimosso dall'ordinamento in quanto incostituzionale.

Il Giudice barese ha dunque sospeso la decisione sul calcolo dell'indennità e sollevato la questione di legittimità costituzionale rispetto ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost), ai diritti al lavoro e sul lavoro (artt. 4 e 35 Cost) e al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost), chiedendo alla Corte Costituzionale di espungere dal testo dell’art. 4 le parole “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, affinché sia attribuito anche in questo caso al giudice il potere di fissare l’indennizzo tra il minimo ed il massimo, rispettivamente di due e dodici mensilità.

Alla luce di tale (ennesimo) intervento sorge spontaneo chiedersi se, visto il susseguirsi di pronunce sul tema, ragioni di certezza, ma anche di semplificazione, non rendano opportuno un intervento legislativo che anticipi le prossime pronunce dei giudici costituzionali e comunitari per riscrivere una disciplina unitaria ed organica in materia di licenziamento.

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