IL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DEVE INDICARE SIN DA SUBITO LA SPECIFICA MOTIVAZIONE
Secondo quanto previsto dall’art. 2103 c.c., affinché il datore di lavoro possa legittimamente trasferire un proprio dipendente da una unità produttiva ad un’altra nell’ambito della stessa azienda, è necessario che vi siano “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” alla base del provvedimento di trasferimento.
Le ragioni addotte devono sussistere al momento in cui il trasferimento viene deciso e devono essere oggettive, ovvero non determinate da mere valutazioni soggettive rimesse alla discrezionalità del datore di lavoro.
La ratio di tale disposizione (rimasta invariata anche dopo l’intervento del d. lgs. n. 81/15 sul citato art. 2103 c.c) è sostanzialmente quella di limitare lo ius variandi del datore di lavoro, al fine di evitare che la modifica unilaterale del luogo di svolgimento della prestazione sia rimessa al mero arbitrio datoriale.
Pertanto, stando al tenore letterale dell’art. 2103 c.c., una volta che il datore di lavoro sia in grado di dimostrare (nell’eventuale giudizio di impugnativa attivato dal dipendente) l’effettiva esistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo poste alla base del trasferimento, non vi sarebbero a suo carico altri oneri (neppure formali).
In realtà, la giurisprudenza ha, nel tempo, introdotto un ulteriore obbligo in capo a quest’ultimo, ritenendo applicabile per analogia quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 604/66 in materia di licenziamenti (C. Cass. N. 24260/2013, Trib. Milano 21/3/2012, C. Cass. N. 12516/2009, C. Cass. N. 8628/2004) secondo cui, qualora il lavoratore ne faccia espressa richiesta nel termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto – a pena di inefficacia – a comunicare i motivi del licenziamento nel termine perentorio di 7 gg dalla richiesta stessa.
Di conseguenza, applicando tale regola al trasferimento, il datore di lavoro non è tenuto ad indicare le ragioni del trasferimento già nell’atto che lo ha disposto, ma, nel caso in cui sia il lavoratore a chiedergli di precisare tali ragioni, questi deve motivare in modo puntuale e specifico il trasferimento entro i termini (perentori) di cui sopra.
Sennonché la L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) ha modificato l’art. 2 della l. n. 604/66, stabilendo che i motivi del licenziamento devono risultare già nella lettera di licenziamento stessa e non possono essere precisati in un momento successivo, perciò gli operatori del diritto hanno cominciato ad interrogarsi se, alla luce della nuova disciplina sul licenziamento, anche per il trasferimento sia sorto l’onere di comunicazione contestuale delle ragioni che lo hanno determinato già al momento del trasferimento o se, ai fini dell’efficacia del provvedimento, continui ad essere richiesto che il lavoratore che ne faccia richiesta sia messo in condizione di conoscere in maniera dettagliata le motivazioni del trasferimento, al fine di verificarne la non arbitrarietà e l’effettività.
Sulla possibilità che il dettato di cui alla L. n. 604/66, così come novellato nel 2012, possa continuare ad applicarsi – per analogia – anche all’ipotesi dei trasferimenti si è di recente espresso il Tribunale di Parma secondo cui il provvedimento di trasferimento del lavoratore deve contenere da subito la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
Con sentenza n. 375/2016, il Tribunale di Parma ha infatti affermato che il datore di lavoro è tenuto a “fornire una motivazione immediata e contestuale del provvedimento di trasferimento, comprovando detti motivi al fine di consentire al lavoratore un adeguato controllo – prima di una eventuale controversia giudiziale – circa la sussistenza delle ragioni produttive addotte da parte datoriale e per determinarne l’immutabilità delle addotte ragioni (…) Ad ogni buon conto, proprio per il richiamo per analogia alla normativa in tema di licenziamenti, va richiamato il disposto di cui alla riforma Fornero (L. n. 92/2012) la quale prevede che da subito, ed in ogni caso, la comunicazione del licenziamento debba contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato, pena l’inefficacia”.
Di avviso completamente opposto è stato invece il Tribunale di Roma il quale, con sentenza n. 744/2015, ha precisato che, ai fini dell’efficacia del trasferimento, continua a non essere necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del provvedimento. Stante quanto sopra, non resta che attendere che la Cassazione si pronunci in merito per capire quale orientamento diventerà prevalente.
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