Il superminimo è assorbibile rispetto a taluni istituti contrattuali

23 gennaio 2016

IL SUPERMINIMO E’ ASSORBIBILE RISPETTO A TALUNI ISTITUTI CONTRATTUALI, SALVO DIVERSA PATTUIZIONE TRA LE PARTI

Con le espressioni “superminimo” o “ad personam” si indica quella parte di retribuzione che viene talvolta erogata dal datore di lavoro al lavoratore in più rispetto alla retribuzione base (o “retribuzione tabellare”) fissata dal contratto collettivo. Tale emolumento aggiuntivo, normalmente, è riconosciuto in forza di specifiche pattuizioni stipulate per accordo individuale (ad esempio al momento dell’assunzione), ma talvolta viene attribuito unilateralmente dal datore di lavoro (ad esempio come riconoscimento di particolari meriti di un lavoratore, o per fidelizzarlo all’azienda) o previsto per un gruppo di lavoratori o a livello aziendale, da accordi collettivi.

Un problema che assiduamente si pone relativamente al superminimo è quello della possibilità di suo assorbimento per effetto dei successivi aumenti retributivi. Ci si chiede, cioè, se il superminimo individuale debba rimanere inalterato per tutta la durata del rapporto o possa invece essere progressivamente ridotto dal datore di lavoro in occasione, ad esempio, della maturazione di scatti di anzianità da parte del lavoratore o di suoi avanzamenti di livello oppure di aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo. Un esempio può chiarire meglio la questione: il lavoratore Tizio, al momento dell’assunzione, ottiene il riconoscimento di un ad personam di euro 100 al mese, in eccedenza rispetto al minimo retributivo fissato dal contratto collettivo. Se dopo 6 mesi interviene un rinnovo del contratto collettivo, con aumento della retribuzione mensile, per ipotesi, di 60 euro, il sig. Tizio avrà diritto di percepire, oltre alla nuova retribuzione stabilita dal contratto collettivo, ulteriori 100 euro al mese o solo 40, restando gli altri 60 assorbiti dall’aumento contrattuale?

Invero, è pacifico che le parti del contratto (lavoratore e datore di lavoro) possano liberamente pattuire tanto l’assorbibilità del superminimo (che in questo caso andrà a ridursi, fino anche a sparire completamente, in forza degli aumenti che fisiologicamente interverranno nel corso degli anni) o, invece, che esso sia non assorbibile, e che quindi sia destinato a rimanere sempre invariato, aggiungendosi alla retribuzione prevista tempo per tempo dal contratto e dai successivi rinnovi.

Ma che succede se le parti, come spesso accade, non hanno stabilito alcunché circa la predetta questione?

Dopo un periodo di pronunzie altalenanti, la giurisprudenza ha definitivamente chiarito che, di regola, e salvo che le parti non abbiano concordato il contrario, il superminimo deve considerarsi assorbibile. La volontà delle parti di pattuire un superminimo non assorbibile, peraltro, ha più volte chiarito la Corte di Cassazione (cfr. ad esempio la sentenza Cass. n. 19750 del 2008), può desumersi, anche in assenza di accordo scritto in tal senso, anche da circostanze particolari, ad esempio dal fatto che esso sia stato riconosciuto dal datore di lavoro ad un lavoratore per un merito particolare di questo o per la speciale qualità o onerosità delle mansioni affidategli. Grava comunque sul lavoratore l’onere di dimostrare che l’ad personam, per una delle predette ragioni o per altre, non è da considerarsi assorbibile.

I principi suddetti sono stati ribaditi anche dalla recente sentenza n. 24643 del 3 dicembre 2015. Nella fattispecie presa in considerazione dalla Suprema Corte, peraltro, la questione era complicata dall’intervento, dopo la stipula dell’accordo relativo al superminimo tra datore di lavoro e lavoratore, di accordi collettivi che, nel corso del rapporto, avevano sostanzialmente disposto il parziale assorbimento di taluni aumenti all’interno di superminimi già esistenti. Per quel che qui specificamente interessa, tuttavia, è sufficiente rilevare come anche i contratti collettivi (nazionali o aziendali) possano contenere disposizioni utili al fine di dirimere la questione dell’assorbibilità o non assorbibilità di un dato superminimo individuale e dovranno pertanto, in ogni singolo caso, essere oggetto di specifica indagine.

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