Al lavoratore che non fruisce delle ferie entro l'anno di maturazione, non può essere imposto di goderle, essendo necessario il pagamento della relativa indennità, la quale, avendo natura non solo retributiva, ma anche risarcitoria, si prescrive nel termine decennale.
L'ordinanza della Cassazione civile - Sezione Lavoro n. 6115 del 9.3.2017 presenta spunti di interesse, in quanto richiama l'attenzione su alcuni aspetti relativi all'istituto dell'indennità per ferie non godute.
Ricordiamo brevemente che le ferie ricevono prima di tutto una copertura dalla Costituzione, che all'art. 36, comma 3, prevede testualmente che "il lavoratore ha diritto al riposto settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
Del resto, da tempo anche la Corte Costituzionale (si veda, ad es. la sent. n. 543/90) ci ricorda come l'istituto in parola garantisca la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, che vanno dalla reintegrazione delle sue energie psico-fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta non può non apprezzare come meritevoli di considerazione.
L'accentuata dimensione personalistica ed esistenziale delle ferie, la loro primaria funzione di recupero delle energie psico-fisiche perdute con l'attività lavorativa, fa si che esse costituiscano notoriamente un diritto irrinunciabile, nel senso che sono vietati quegli accordi che tendano ad impedirne la fruizione o finalizzati (tranne rari casi) alla monetizzazione.
Questo ci porta ad esaminare l'oggetto dell'ordinanza in commento, che è la c.d. indennità sostitutiva delle ferie non godute, che viene pagata - appunto - quando per svariate ragioni il lavoratore non ha fruito delle ferie.
Dopo qualche incertezza (cfr. ad esempio, Cass. n. 10341/2011 e Cass. 12580/2003 che ne affermano la natura esclusivamente risarcitoria), la suprema Corte ha ribadito che l'indennità in parola ha una natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene primario (il riposo con recupero delle energie psico-fisiche e non solo), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali.
Il fatto che l'indennità abbia (anche) natura risarcitoria reca, come importante conseguenza, che essa sia soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro.
Così, l'ordinanza in commento ricorda quale sia l'orientamento della Suprema Corte (Cfr., anche Cass. 29.1.2016 n. 1756), ovvero quello secondo cui si è in presenza di una indennità avente una duplice natura, vale a dire sia risarcitoria che retributiva, e che deve propendersi per la durata decennale della relativa prescrizione.
Diversamente - ricorda ancora la Corte - si perverrebbe alla conclusione che la tutela del bene della vita alla quale l'indennità sostitutiva delle ferie è principalmente finalizzata, cioè quello del ristoro delle energie psico-fisiche, subirebbe in sede di esercizio dell'azione risarcitoria finalizzata al suo riequilibrio una inevitabile limitazione riconducibile all'applicazione della prescrizione quinquennale degli emolumenti di carattere retributivo. Invece, quest'ultima funzione, anch'essa assolta dall'indennità in esame, assume importanza allorquando debba valutarsene l'incidenza sul trattamento di fine rapporto o su ogni altro aspetto di natura esclusivamente retributiva, come ad esempio il calcolo degli accessori di legge o sul trattamento contributivo (cfr. Cass. 1756/2016 cit.).
Infine, la Cassazione ricorda come non possa pretendersi dal lavoratore il godimento delle ferie in prossimità del pensionamento, ove il datore di lavoro abbia colpevolmente creato i presupposti di tale situazione, essendo l'istituto preordinato al recupero delle energie perse durante e non alla fine del rapporto.
Dunque, le ferie devono essere godute durante l'anno di lavoro e non successivamente; una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie, né può stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno.
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