La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11170 del 09.05.2018, è intervenuta in tema di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione, con riferimento ad una sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto l’agenzia di somministrazione e l’azienda utilizzatrice entrambe solidalmente responsabili in relazione ad un infortunio sul lavoro, che aveva riguardato appunto un lavoratore operante in regime di somministrazione, nel 2007.
Nello specifico, la Corte d’Appello aveva accertato: da un lato, la responsabilità colposa dell'utilizzatore per non essersi accertato della compatibilità tra le mansioni assegnate al lavoratore e le altre operazioni svolte nel luogo di lavoro; dall’altro, la responsabilità solidale dell’agenzia di somministrazione in relazione all'obbligo di formazione ed informazione del lavoratore circa i rischi inerenti l'attività lavorativa e l'ambiente in cui essa si svolgeva. Pertanto, la responsabilità conseguente all’inadempimento era stata fatta ricadere dalla Corte d’Appello sia sull’utilizzatore che sul somministratore.
La Corte di Cassazione, intervenendo sulla questione, ha effettuato un’analisi puntuale delle norme che regolano il riparto di responsabilità tra somministratore e utilizzatore in caso di infortunio del lavoratore.
In particolare, la normativa di riferimento di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 276/2003, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, (attualmente sostituito dall’art. 35 del d.lgs. n. 81/2015) attribuisce al somministratore gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza del lavoratore e gli obblighi formativi sui macchinari in uso e all’utilizzatore il compito di provvedere per i lavoratori somministrati a tutti gli obblighi di sicurezzacui è tenuto per i propri dipendenti.
La fattispecie è disciplinata anche dall'art 3, c. 5, del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale ha chiarito ulteriormente che "nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificatamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore".
L’ultimo intervento normativo, seppur non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, secondo la Corte di Cassazione è comunque utile a comprendere che l’individuazione dei soggetti responsabili deve avvenire in due modi: sia in base alla titolarità del rapporto, sia in base alla concreta vicinanza/disponibilità e possibilità di intervento sull’ambiente lavorativo.
Dall’assetto normativo così delineato, come spiega la Suprema Corte, consegue un riparto di responsabilità che fa confluire sull'utilizzatore ogni responsabilità finale inerente gli specifici obblighi di prevenzione e protezione, relativi all’attività di lavoro prestata in suo favore, mentre sul somministratore ricade la responsabilità derivante dall'obbligo di informare e formare il lavoratore.
Tuttavia, come evidenziato dalla stessa Corte, tale ultimo obbligo, cioè quello relativo all’informazione ed alla formazione del lavoratore, può essere trasferito dal somministratore all’utilizzatore, qualora ne sia data indicazione nel contratto con il lavoratore, in base a quanto previsto dall’art. 23, c. 5, D.lgs. n. 276/2003, e dal successivo art. 35 d.lgs. n. 81/2015.
La Corte ha ricondotto la possibilità di delegare all'utilizzatore gli obblighi di formazione e informazione ad una logica di effettività delle tutele, essendo per tale fine ammissibile spostare sul soggetto direttamente presente nel luogo di lavoro (e diretto conoscitore delle problematiche legate alla specifica sicurezza dello stesso) gli obblighi di puntuale e diretta formazione sui macchinari in uso e quelli di informazione sui rischi per la sicurezza del lavoratore.
Per quanto precede, la Suprema Cassazione ha accolto alcuni dei motivi di ricorso dell’agenzia, concludendo che l’accordo di trasferimento in capo all’utilizzatore degli obblighi di formazione e informazione sui rischi della lavorazione, se indicato nel contratto individuale di lavoro, diviene opponibile anche al lavoratore, potendo determinare l’esclusione della responsabilità del somministratore.
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