Legittimato passivo di un procedimento ex art. 28 L. n. 300/1970 è solo il datore di lavoro
11 ottobre 2018
Con decreto n. 6294 del 13.08.2018, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze ha stabilito che il procedimento di repressione di condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori è esperibile solo nei confronti del datore di lavoro e mail nei confronti di altro sindacato.
Nel caso in questione, un’organizzazione sindacale aveva promosso ricorso ex art. 28 Stat. Lav. nei confronti di una società, datrice di lavoro, e nei confronti di altra organizzazione sindacale presente all’interno della medesima società al fine di sentire dichiarare sia l’antisindacalità della condotta tenuta dalla società datrice di lavoro per violazione dell’art. 26 Stat. Lav., non avendo la stessa attivato una casella di posta elettronica per lo svolgimento dell’attività sindacale della RSA nominata dall’organizzazione sindacale ricorrente; sia l’antisindacalità della condotta tenuta da altra organizzazione sindacale per violazione dell’art. 19 Stat. Lav., sostenendo che questa avrebbe di fatto discriminato i lavoratori iscritti all’organizzazione sindacale ricorrente per avere apposto sulla bacheca sindacale della sede della società un volantino nel quale era stato espressamente ricordato che “.....la RSA rappresenta solo se stessa e gli iscritti a quella sigla sindacale quindi può indire assemblee sindacali retribuite solo per i propri iscritti!!!”, attuando un comportamento ritenuto in contrasto con l’art. 20 L. 300/1970 e con l’art. 30 CCNL Terziario.
Il Giudice del Lavoro, partendo dall’interpretazione letterale della norma di cui all’art. 28 Stat. Lav., ai sensi del quale: “Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”, ha dichiarato che: “la speciale azione ex art. 28 Stat. Lav., possa essere esperita solo esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro, e non, quindi, ad esempio, come nel caso di specie, avverso differenti sindacati dei lavoratori, imponendo, infatti, il detto normativo di circoscrivere la legittimazione passiva al datore di lavoro, quale soggetto dotato di potere imprenditoriale capace di limitare gli interessi collettivi al libero dispiegarsi dell’attività sindacale e più in generale alla salvaguardia della correttezza del conflitto industriale”.
Alla luce di quanto sopra il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva dell’organizzazione sindacale chiamata in causa.
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