IL LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE ANZIANO NON E' GIUSTIFICABILE OVE LA SUA POSIZIONE SIA ATTRIBUITA A UN NUOVO ASSUNTO
Non è legittimo il licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo al fine di sostituirlo con un altro avente le medesime funzioni ma meno costoso.
E' quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione 13576/2016 che ha chiarito che il datore di lavoro, se può ricercare il profitto mediante la riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi, non può perseguire detto obiettivo mediante una mera riduzione del costo del lavoro, ossia unicamente attraverso il licenziamento di un dipendente che non si inserisca nell'ambito di un effettivo mutamento dell'organizzazione tecnico-produttiva.
La sentenza, in particolare, ricorda che il Giudice, in sede di controllo giurisdizionale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non potendo valutare nel merito la congruità della scelta dell'imprenditore (la cui autonomia è garantita ex art. 41 Cost. , comma 1), deve limitarsi a verificare che il recesso sia dipeso da genuine scelte organizzative di natura tecnico-produttiva e non da non pretestuose ragioni tese a nasconderne altre concernenti esclusivamente la persona del lavoratore licenziato.
In altre parole, il Giudice deve accertare che il recesso dal rapporto di lavoro dipenda da un genuino ed effettivo mutamento nell'organizzazione tecnico-produttiva all'esito del quale risulti in esubero una data posizione lavorativa.
La Suprema Corte, rammenta poi che la soppressione di una data posizione lavorativa può derivare, alternativamente:
- da una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso determinate mansioni obsolete o comunque non più necessarie o, comunque, superate, anche in virtù di insindacabile scelta aziendale;
- dall’esternalizzazione di determinate mansioni che, pur reputate ancora necessarie, vengano però affidate ad imprese esterne;
- dalla soppressione di un intero reparto o dalla riduzione del numero dei suoi addetti;
- da una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, purché tale scelta non sia l'effetto ma la causa della soppressione della posizione lavorativa.
Nel caso specifico, in particolare, la Corte ha ritenuto non giustificato il licenziamento di un lavoratore anziano, con un elevato inquadramento contrattuale e che aveva maturato tutti gli scatti di anzianità, in quanto la sua posizione lavorativa dopo il licenziamento era rimasta immutata in azienda ed era stata semplicemente attribuita ad un nuovo assunto, più giovane e/o più disponibile ad accettare peggiori condizioni retributive e di inquadramento contrattuale.
Ciò ovviamente non significa che il datore di lavoro non possa in assoluto sostituire un lavoratore ad un altro: tale sostituzione è ad esempio legittima ove il rendimento risulti particolarmente scarso, in base ad una valutazione oggettiva e complessiva dell’attività del dipendente e tenuto conto della media produttività degli altri lavoratori. In tali ipotesi, verificandosi una inadempienza del lavoratore, la sostituzione è possibile, previo licenziamento per causa soggettiva.
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