La Corte di Cassazione, con due sentenze, la n. 6947 e 6948 del 2019, supera un suo precedente orientamento negativo, fondato sulla ritenuta riferibilità al patto sociale di ogni prestazione del socio per il raggiungimento degli scopi della cooperativa, ed affermando che in una società cooperativa anche i soci lavoratori devono essere computati ai fini dell’applicazione dell’art. 18, L. n. 300/1970.
Secondo la Suprema Corte, con la L. 03.04.2001, n. 142 è stata infatti introdotta una diversa visione della prestazione lavorativa del socio, non più quale mero adempimento del contratto sociale, ma piuttosto radicata in un "ulteriore" rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 3 L. cit. La prestazione lavorativa del socio lavoratore ha così assunto una propria autonomia, segnando un'espansione degli istituti e delle discipline propri del lavoro subordinato in funzione protettiva del socio lavoratore, in virtù di una ridefinizione del rapporto associativo e di lavoro alla stregua di un collegamento negoziale, sia pure nella fase estintiva unidirezionale, nel senso dell'inevitabile cessazione del rapporto di lavoro per effetto della cessazione del rapporto associativo, ma non viceversa. E’ stato tuttavia ritenuto che in caso di omessa impugnativa della delibera di esclusione dalla società cooperativa, qualora per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera e il licenziamento, non è preclusa la tutela risarcitoria stabilita dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 ma soltanto quella restitutoria della qualità di lavoratore (Cass. s.u. 20 novembre 2017, n. 27436).
La Corte prosegue nella sua motivazione argomentando che nel novellato testo della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 8 e 9, sia assente, alcuna esplicita esclusione dei soci lavoratori dalla previsione di computo dei dipendenti per la dimensione rilevante ai fini dell'applicazione della tutela reale e che anzi è stabilita espressamente l'applicazione, ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, della L. n. 300 del 1970, con la sola "esclusione dell'art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo", come disposto dall’art. 2, comma 1, L. n. 142/2001.
Sulla base delle su esposte argomentazione la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
"In una società cooperativa, anche i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale per l'applicazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro: con la conseguenza della fruibilità anche dai lavoratori dipendenti non soci della tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 nel testo novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42".
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