Successione di CCNL e modifiche peggiorative: intangibilità dei soli c.d. diritti quesiti
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Nel caso di in cui un contratto collettivo nazionale contenga disposizioni più sfavorevoli per i dipendenti rispetto al contratto precedente, occorre distinguere tra i c.d. diritti quesiti, che sono intangibili, da situazioni diverse, che possono legittimamente essere regolate anche in senso peggiorativo.
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La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n. 22126/2015 del 29.10.2015 (Pres. Macioce, Rel. Esposito), ci consente di fare alcune precisazioni sulle conseguenze derivanti dalla successione dei CCNL.
Nello specifico, un lavoratore dipendente da una società di vigilanza lamentava di aver subito un decremento della propria retribuzione in occasione della soppressione dell'indennità di funzione legata allo svolgimento del servizio armato (essendovi comprensibilmente altri servizi di sorveglianza che non richiedono la dotazione dell'arma).
La modifica peggiorativa derivava direttamente dal nuovo CCNL che aveva soppresso la specifica indennità: da qui la domanda del lavoratore volta a percepire la retribuzione, comprensiva anche della componente in parola.
Prima di procedere oltre con l'illustrazione, sarà utile ricordare che, più o meno in tutti i settori, la contrattazione collettiva prevede moltissime ipotesi di indennità, dalle più comuni (indennità di cassa o maneggio denaro, indennità di turno, indennità di funzione, indennità di trasferta) alle più specifiche (l'indennità di cella, l'indennità per chi è addetto al taglio della carne etc.).
Da un punto di vista generale, per quanto tutte queste indennità siano una delle voci che compongono la retribuzione, tecnicamente non sono retribuzione (corrispettivo), nel senso che non hanno la funzione di "pagare" il lavoratore per la sua prestazione (come invece, ad esempio, il c.d. assegno ad personam), ma rappresentano una somma corrisposta o a titolo di rimborso di spese, oppure in corrispondenza di speciali oneri o disagi connessi allo svolgimento della prestazione.
Ciò comporta che, mentre la retribuzione è irriducibile, l'indennità legata ad una particolare modalità della prestazione può invece essere soppressa: se un lavoratore cessa di essere addetto alla cella frigorifera, non avrà più diritto di ricevere l'indennità di cella, che serve appunto a risarcirlo delle maggiori difficoltà della prestazione dovute agli sbalzi di temperatura.
Tornando alla vicenda che ci occupa, la pronuncia è interessante perché opera una distinzione fondamentale tra i c.d. diritti quesiti e le semplici situazioni future o in via di consolidamento, dovendosi intendere per diritti quesiti soltanto i benefici (emolumenti) che siano entrati a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato.
La Suprema Corte precisa che le disposizioni dei contratti collettivi si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, come i corrispettivi di prestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento.
Per tale ragione la Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la sentenza della Corte territoriale.
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